Corte costituzionale
Ordinanza n. 442/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 442
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 442/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:442
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- legge n. 216 del 2 giugno 1995
- art. 21, comma 1, -bis,u.p., legge n. 109 del 11 febbraio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24331
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino al 1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, analoghe questioni essendo gia' state dichiarate non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998 e ordinanza n. 258 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilita' di accettare le offerte economicamente piu' convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, sia perche' l'esclusione automatica, dettata da una norma transitoria, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente onerosa una piu' complessa procedura di analisi delle offerte, sia perche' non e' palesemente irragionevole la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, non potendosi d'altra parte prendere in considerazione, ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, le prospettate distorsioni che potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella presentazione delle offerte. - Cfr. sentenza n. 40/1998 e ordinanza n. 258/1998. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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