Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
441/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:441

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24389

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, n. 14, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di connessione tra procedimenti per reati comuni e militari, prevede la operativita' della connessione, e la competenza del giudice ordinario anche per i reati militari, solo se e quando il reato comune e' piu' grave di quello militare. Al riguardo, infatti - premesso che il giudice 'a quo', nell'addurre a motivo della pretesa incondizionata estensione della competenza del giudice ordinario in tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12 cod. proc. pen., la tutela, a suo avviso da privilegiare, dell'interesse dell'imputato al simultaneo processo, mostra di non avvertire che non necessariamente, anche quando dia luogo a spostamenti della competenza, alla connessione consegue la riunione dei procedimenti, che puo' essere disposta solo quando, a norma dell'art. 17 cod. proc. pen., non pregiudichi la rapida definizione degli stessi - va rilevato, quanto al denunciato eccesso di delega, che con la richiamata direttiva n. 14 della legge n. 81 del 1987, non si e' inteso - diversamente da quanto opinato dal rimettente - attribuire alla competenza per connessione il valore di regola generale ed assoluta, derogabile solo per i reati commessi da imputati minorenni, ma ci si e' limitati a stabilire che la disciplina della connessione da parte del legislatore delegato dovesse prevedere espressamente i relativi casi, con esclusione di qualsiasi discrezionalita' nella determinazione del giudice competente, criterio, questo, puntualmente rispettato dalla disposizione impugnata. Mentre, quanto alla censura formulata in riferimento al principio di ragionevolezza, si osserva che la soluzione delineata dal codice e' espressione di una scelta che si inserisce nella impostazione di fondo del processo penale in favore della trattazione separata dei procedimenti, e che quindi non puo' certo dirsi imposto dall'invocato principio - a prescindere dalle altre considerazioni che possono trarsi dalla Relazione al progetto definitivo del codice - un assetto normativo che travalichi i limiti in cui ordinariamente si esercitino le due distinte giurisdizioni. - Riguardo alla disciplina della connessione tra reati comuni e militari sotto la vigenza del codice del 1930, v. S. nn. 206/1987, 73/1980, 196/1976 e 29/1958; circa il 'favor', in quello vigente, per la separatezza dei procedimenti, v. poi S. n. 254/1992, nonche' O. n. 159/1996; sulle condizioni necessarie per disporne la riunione, v. infine S. n. 247/1998. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze