Corte costituzionale
Ordinanza n. 440/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 440/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:440
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 499 del 24 settembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24338
Manifesta inammissibilita' della questione - relativa al presunto impedimento ad effettuare la regolarizzazione contributiva che sussisterebbe per l'imputato il quale, per <<qualunque motivo>>, abbia perduto la capacita' patrimoniale, ovvero abbia perduto la rappresentanza legale della societa' tenuta ai versamenti contributivi omessi -, in quanto i giudici 'a quibus' omettono di indicare l''iter' logico e argomentativo in base al quale essi giungono a concludere per l'esistenza di tale impedimento. Invero, la norma denunciata, contenuta nell'art. 3 del d.l. 24 settembre 1996, n. 499 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608), e riproposta, con nuovi termini, dall'art. 4 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si limita a prevedere modalita', termini ed effetti della regolarizzazione e non enuncia ne' contiene il principio che i rimettenti vorrebbero trarne, secondo cui non sarebbe consentito all'imputato del reato di omissione contributiva di effettuare la regolarizzazione prevista dalla predetta norma, con effetto estintivo del reato, quando egli si trovi a non essere piu' rappresentante legale della societa' inadempiente, in particolare quando detta societa' sia successivamente fallita; e, pertanto, la medesima disposizione risulta <<del tutto estranea al problema cui ha riguardo l'eccezione di costituzionalita'>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della costituzione, dal pretore di Bergamo e dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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