Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 440

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
440/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:440

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 499 del 24 settembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24338

Manifesta inammissibilita' della questione - relativa al presunto impedimento ad effettuare la regolarizzazione contributiva che sussisterebbe per l'imputato il quale, per <<qualunque motivo>>, abbia perduto la capacita' patrimoniale, ovvero abbia perduto la rappresentanza legale della societa' tenuta ai versamenti contributivi omessi -, in quanto i giudici 'a quibus' omettono di indicare l''iter' logico e argomentativo in base al quale essi giungono a concludere per l'esistenza di tale impedimento. Invero, la norma denunciata, contenuta nell'art. 3 del d.l. 24 settembre 1996, n. 499 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608), e riproposta, con nuovi termini, dall'art. 4 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si limita a prevedere modalita', termini ed effetti della regolarizzazione e non enuncia ne' contiene il principio che i rimettenti vorrebbero trarne, secondo cui non sarebbe consentito all'imputato del reato di omissione contributiva di effettuare la regolarizzazione prevista dalla predetta norma, con effetto estintivo del reato, quando egli si trovi a non essere piu' rappresentante legale della societa' inadempiente, in particolare quando detta societa' sia successivamente fallita; e, pertanto, la medesima disposizione risulta <<del tutto estranea al problema cui ha riguardo l'eccezione di costituzionalita'>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della costituzione, dal pretore di Bergamo e dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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