Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
435/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:435

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 172 del 17 maggio 1995
  • art. 21, comma 3, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 21, comma 1, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24329

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo, giacche' - con riguardo alla diversa entita' della sanzione penale per il reato, eventualmente concorrente, di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilita' - la differente quantificazione della pena non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come piu' grave l'omissione, che non consente o rende piu' difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli, ed in quanto - con riguardo alla diversa qualificazione della stessa condotta di scarico senza autorizzazione, configurata come illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature - la distinzione dei tipi di scarico costituisce una scelta del legislatore, che puo' trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente piu' severo per quelli ritenuti potenzialmente piu' inquinanti. - Cfr., sulla discrezionalita' del legislatore nella configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, sentenze nn. 370/1996 e 84/1997, nonche' ordinanza n. 456/1997; sulla distinzione tra scarichi civili e delle pubbliche fognature, da un lato, e da insediamenti produttivi, dall'altro, sentenza n. 330/1996. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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