Corte costituzionale
Ordinanza n. 433/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 433/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 898 del 23 dicembre 1986
- art. 73, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24376
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, impugnato in quanto, col prevedere, per l'indebito conseguimento, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, idennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento o garanzia (FEOGA), la reclusione solo da sei mesi a tre anni, e, allorche' la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a venti milioni di lire, la depenalizzazione dell'illecito, appresterebbe, nei riguardi del FEOGA, una tutela ingiustificatamente piu' debole rispetto a quella assicurata contro le analoghe condotte realizzate a carico di ogni altro organismo delle Comunita' europee, cui sarebbe applicabile la piu' rigorosa previsione incriminatrice dell'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Invero - come la Corte costituzionale ha gia' affermato nel dichiarare priva di fondamento una questione posta sostanzialmente negli stessi termini in base alla 'ratio' della disposizione impugnata - quale si desume univocamente dal suo stesso tenore letterale, dai lavori preparatori, e dall'inserimento in essa, con la legge del 1992, della clausola iniziale "ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640-bis", il rapporto tra il contestato art. 2 e la fattispecie codicistica, e', fin dall'origine - contrariamente a quanto si e' ritenuto, nel caso, dall'autorita' rimettente - di sussidiarieta' e non di specialita', e pertanto l'area degli illeciti che ricadono nelle sue previsioni, non sarebbe, in difetto di esso, coperta dall'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., sicche' viene meno il presupposto interpretativo della formulata censura. - V. S. n. 25/1994. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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