Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
433/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:433

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 898 del 23 dicembre 1986
  • art. 73, legge n. 142 del 19 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 24376

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, impugnato in quanto, col prevedere, per l'indebito conseguimento, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, idennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento o garanzia (FEOGA), la reclusione solo da sei mesi a tre anni, e, allorche' la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a venti milioni di lire, la depenalizzazione dell'illecito, appresterebbe, nei riguardi del FEOGA, una tutela ingiustificatamente piu' debole rispetto a quella assicurata contro le analoghe condotte realizzate a carico di ogni altro organismo delle Comunita' europee, cui sarebbe applicabile la piu' rigorosa previsione incriminatrice dell'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Invero - come la Corte costituzionale ha gia' affermato nel dichiarare priva di fondamento una questione posta sostanzialmente negli stessi termini in base alla 'ratio' della disposizione impugnata - quale si desume univocamente dal suo stesso tenore letterale, dai lavori preparatori, e dall'inserimento in essa, con la legge del 1992, della clausola iniziale "ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640-bis", il rapporto tra il contestato art. 2 e la fattispecie codicistica, e', fin dall'origine - contrariamente a quanto si e' ritenuto, nel caso, dall'autorita' rimettente - di sussidiarieta' e non di specialita', e pertanto l'area degli illeciti che ricadono nelle sue previsioni, non sarebbe, in difetto di esso, coperta dall'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., sicche' viene meno il presupposto interpretativo della formulata censura. - V. S. n. 25/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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