Corte costituzionale
Ordinanza n. 416/1998
Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 416
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 416/1998
- Data di deposito
- 16 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:416
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 2, decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24278
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (recante: <<Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro>>) ha il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro e di attuare una consistente deflazione processuale; e che, pertanto, il contravventore potrebbe comunque essere ammesso, previo pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli artt. 20 e seguenti del predetto decreto legislativo, nel caso in cui risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione - i dubbi di legittimita' costituzionale si basano sull'erroneo presupposto che, ove si tratti di reato per cui sia <<ontologicamente>> impossibile impartire qualsiasi prescrizione per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata, la natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata disparita' di trattamento sulla disciplina del decreto legislativo n. 758 del 1994. Peraltro, non appare rilevante neppure la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., poiche' la disciplina impugnata non riconosce alcuna <<discrezionalita'>> dell'organo di vigilanza: invero, <<l'impossibilita' di impartire la prescrizione>> e' una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione contestata, sicche' non puo' configurarsi alcun eccesso di delega da parte del legislatore delegato. - V. S. n. 19/1998, nella quale la Corte, esaminando la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o impartita senza osservare le forme prescritte, ha precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a <<ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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