Corte costituzionale
Ordinanza n. 404/1998
Corte cost., ord. 12 dicembre 1998, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 404/1998
- Data di deposito
- 12 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:404
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 24276
Manifesta infondatezza della questione, poiche' la norma denunciata, ripetutamente sottoposta al vaglio di costituzionalita', e' stata sempre ritenuta non in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva. Pertanto, in assenza di ulteriori argomentazioni offerte dal giudice rimettente, e' sufficiente ribadire, per escludere qualsiasi contrasto con i parametri evocati, che - nell'ambito dell'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia fiscale - <<la limitazione della deducibilita' ai soli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari trova giustificazione nell'esigenza dell'amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva consistenza del negozio da cui nascono gli interessi medesimi, attraverso la sua realita' e la pubblicita' della garanzia ipotecaria>>. - Cfr. S. n. 143/1982, nella quale la Corte <<ha osservato come non irragionevolmente il legislatore abbia ritenuto necessaria, al fine di consentire la deducibilita' degli interessi passivi, la coesistenza dei due requisiti della natura reale del contratto e della pubblicita' della garanzia ipotecaria>>; sul punto, v., altresi', O. nn. 365/1983, 342/1985, 263/1987 e 549/1987. - Sull'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia fiscale, v., da ultimo, S. n. 227/1998. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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