Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/1998

Corte cost., ord. 12 dicembre 1998, n. 404

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
404/1998
Data di deposito
12 dicembre 1998
Data di decisione
10 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:404

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 24276

Manifesta infondatezza della questione, poiche' la norma denunciata, ripetutamente sottoposta al vaglio di costituzionalita', e' stata sempre ritenuta non in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva. Pertanto, in assenza di ulteriori argomentazioni offerte dal giudice rimettente, e' sufficiente ribadire, per escludere qualsiasi contrasto con i parametri evocati, che - nell'ambito dell'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia fiscale - <<la limitazione della deducibilita' ai soli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari trova giustificazione nell'esigenza dell'amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva consistenza del negozio da cui nascono gli interessi medesimi, attraverso la sua realita' e la pubblicita' della garanzia ipotecaria>>. - Cfr. S. n. 143/1982, nella quale la Corte <<ha osservato come non irragionevolmente il legislatore abbia ritenuto necessaria, al fine di consentire la deducibilita' degli interessi passivi, la coesistenza dei due requisiti della natura reale del contratto e della pubblicita' della garanzia ipotecaria>>; sul punto, v., altresi', O. nn. 365/1983, 342/1985, 263/1987 e 549/1987. - Sull'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia fiscale, v., da ultimo, S. n. 227/1998. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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