Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1998

Corte cost., ord. 27 novembre 1998, n. 386

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
386/1998
Data di deposito
27 novembre 1998
Data di decisione
23 novembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:386

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 24259

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti), nella parte in cui fissa come condizione per l'ammissione al beneficio la titolarita' di un reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad un determinato limite, senza prevedere la possibilita' di accertamenti in ordine alle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istante e senza che sia consentito al giudice verificare se i suoi redditi siano alimentati da proventi di attivita' illecite desumibili anche dal suo tenore di vita. Invero - posto che la pur snella procedura di ammissione al beneficio previsto dall'art. 6 l. n. 217 del 1990 e' attuativa del dettato costituzionale, poiche' la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve essere assicurata in tempi brevi, incompatibili con controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante - il pericolo che, a causa della limitatezza dell'accertamento che il giudice e' chiamato a compiere in sede di ammissione al beneficio, possano prodursi le situazioni denunciate dal remittente e' scongiurato dall'art. 6, comma 3, in forza del quale l'istanza dell'interessato e il decreto di ammissione, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione allegate, devono essere trasmesse all'intendenza di finanza, perche' possa verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato e disporre eventuali controlli anche a mezzo della guardia di finanza; ed inoltre, in sede di successivo accertamento assumono rilievo anche i redditi che provengono da attivita' illecite, poiche' anche con riferimento a questi l'intendente di finanza puo' proporre al giudice la revoca o la modifica del beneficio e provocare gli effetti recuperatori stabiliti dell'art. 11 in favore dello Stato e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario. - S. n. 144/1992; O. n. 244/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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