Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1998

Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 20, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 8, comma 8, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 31, comma 3, legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23891

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice 'a quo', chiamato a giudicare sulla legittimita' di una sanzione applicata per violazione delle norme sui limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive disciplinato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), essendo i limiti imposti alla pubblicita' indipendenti dal regime giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva; ne', peraltro, deve applicare le disposizioni dell'art. 20 della medesima legge, concernenti gli obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente dal contenuto di quest'ultima. red.: G. Leo

Massima n. 23892

Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, perche' esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua della situazione normativa sopravvenuta. [Nella specie, le disposizioni oggetto della questione - vale a dire gli artt. 8 e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sono state modificate, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)]. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verona per nuovo esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze