Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/1998
Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 20, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 8, comma 8, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 31, comma 3, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23891
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice 'a quo', chiamato a giudicare sulla legittimita' di una sanzione applicata per violazione delle norme sui limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive disciplinato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), essendo i limiti imposti alla pubblicita' indipendenti dal regime giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva; ne', peraltro, deve applicare le disposizioni dell'art. 20 della medesima legge, concernenti gli obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente dal contenuto di quest'ultima. red.: G. Leo
Massima n. 23892
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, perche' esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua della situazione normativa sopravvenuta. [Nella specie, le disposizioni oggetto della questione - vale a dire gli artt. 8 e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sono state modificate, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)]. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verona per nuovo esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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