Corte costituzionale
Ordinanza n. 378/1998
Corte cost., ord. 20 novembre 1998, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 378/1998
- Data di deposito
- 20 novembre 1998
- Data di decisione
- 11 novembre 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:378
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 445, comma 1, codice di procedura penale
- art. 12, 'sexies', legge n. 356 del 7 agosto 1992
- legge n. 501 del 8 agosto 1994
- art. 240, comma 1, codice penale
- art. 2, decreto-legge n. 399 del 20 giugno 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24242
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen., e dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356), introdotto dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 501) - in relazione all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - che in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, escludono la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, e, rispettivamente, riguardo ai giudizi sui reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricorrendo l'attenuante del "fatto di lieve entita'", la confisca del denaro, beni o altra utilita' di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza. Le evidenti peculiarita' che contraddistinguono i presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca obbligatoria disciplinata dall'art. 12-'sexies' del d.l. n. 306 del 1992 valgono infatti a configurarla come istituto profondamente diverso - per taluni anche per la sua natura giuridica - dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, primo comma, cod. pen., sicche' la questione, investendo entrambe le suddette norme, in via alternativa, senza che il giudice 'a quo' concentri sull'una o sull'altra la formulata richiesta di sentenza additiva, risulta prospettata in modo ancipite. - Per la manifesta inammissibilita' di questione proposta in termini analoghi ma nei soli confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. O. n. 334/1994. Sulla inammissibilita' in generale di questioni di legittimita' costituzionale sollevate con la prospettazione, da parte dell'autorita' rimettente, di soluzioni alternative, v., fra le altre, S. n. 129/1993. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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