Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1998

Corte cost., ord. 20 novembre 1998, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
378/1998
Data di deposito
20 novembre 1998
Data di decisione
11 novembre 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:378

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24242

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen., e dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356), introdotto dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 501) - in relazione all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - che in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, escludono la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, e, rispettivamente, riguardo ai giudizi sui reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricorrendo l'attenuante del "fatto di lieve entita'", la confisca del denaro, beni o altra utilita' di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza. Le evidenti peculiarita' che contraddistinguono i presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca obbligatoria disciplinata dall'art. 12-'sexies' del d.l. n. 306 del 1992 valgono infatti a configurarla come istituto profondamente diverso - per taluni anche per la sua natura giuridica - dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, primo comma, cod. pen., sicche' la questione, investendo entrambe le suddette norme, in via alternativa, senza che il giudice 'a quo' concentri sull'una o sull'altra la formulata richiesta di sentenza additiva, risulta prospettata in modo ancipite. - Per la manifesta inammissibilita' di questione proposta in termini analoghi ma nei soli confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. O. n. 334/1994. Sulla inammissibilita' in generale di questioni di legittimita' costituzionale sollevate con la prospettazione, da parte dell'autorita' rimettente, di soluzioni alternative, v., fra le altre, S. n. 129/1993. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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