Corte costituzionale
Ordinanza n. 36/1998
Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 36/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 23785
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha gia' affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta l'esercizio di una facolta' dei contribuenti, con i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e che, pertanto, la relativa disciplina, anche procedimentale, risulta riservata all'apprezzamento discrezionale del legislatore - deve escludersi la illegittimita' costituzionale, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., della disposizione denunciata, che, nell'evidente intento di semplificazione del procedimento tributario, prevede la notifica degli atti impositivi al marito. Peraltro, relativamente alla asserita violazione dell'art. 24 Cost., non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla interpretazione adeguatrice della norma in esame prospettata dalla Corte nella sentenza n. 184 del 1989, alla stregua della quale, deve ritenersi garantita dall'ordinamento vigente alla moglie, coobbligata in solido, la possibilita' di <<tutelare i propri diritti entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a conoscenza legale della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale, e cio', eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito>>. - Cfr., O. n. 4/1998. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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