Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1998

Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
36/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 23785

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha gia' affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta l'esercizio di una facolta' dei contribuenti, con i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e che, pertanto, la relativa disciplina, anche procedimentale, risulta riservata all'apprezzamento discrezionale del legislatore - deve escludersi la illegittimita' costituzionale, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., della disposizione denunciata, che, nell'evidente intento di semplificazione del procedimento tributario, prevede la notifica degli atti impositivi al marito. Peraltro, relativamente alla asserita violazione dell'art. 24 Cost., non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla interpretazione adeguatrice della norma in esame prospettata dalla Corte nella sentenza n. 184 del 1989, alla stregua della quale, deve ritenersi garantita dall'ordinamento vigente alla moglie, coobbligata in solido, la possibilita' di <<tutelare i propri diritti entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a conoscenza legale della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale, e cio', eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito>>. - Cfr., O. n. 4/1998. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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