Corte costituzionale
Ordinanza n. 359/1998
Corte cost., ord. 21 ottobre 1998, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 359/1998
- Data di deposito
- 21 ottobre 1998
- Data di decisione
- 14 ottobre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:359
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, codice di procedura civile
- art. 47, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
Parametri
Massime
Massima n. 24196
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che lo scrutinio di costituzionalita' richiesto deve incentrarsi sull'art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del magistrato, che abbia conosciuto della causa in fase cautelare, a partecipare alla decisione del merito; e considerato che la Corte ha gia' affermato che <<le insopprimibili esigenze di imparzialita' del giudice sono risolvibili nel processo amministrativo attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione, previsti dal codice di procedura civile>> - anche per il processo amministrativo puo' essere confermato, come rilevato con la sentenza n. 326 del 1997 a proposito del giudizio civile, che la cognizione attribuita al giudice in sede di provvedimenti cautelari lascia irrisolto il quesito circa l'esito finale del giudizio e non <<anticipa>> la decisione del merito, mirando solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto (o interesse legittimo) onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave ed irreparabile ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza. Del resto, eventuali anormali pronunciamenti del giudice in sede cautelare non possono dare fondamento ad un vizio di costituzionalita', risolvendosi in cattiva applicazione della procedura, ed anzi, in tali casi, e' <<dovere del giudice di valutare, nel concreto, se esistono gravi ragioni di convenienza legittimanti l'astensione>>, secondo la previsione del medesimo art. 51 cod. proc. civ.. - Cfr. O. n. 356/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 del codice di procedura civile e 47 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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