Corte costituzionale
Ordinanza n. 345/1998
Corte cost., ord. 24 luglio 1998, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 345/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 4, legge n. 890 del 20 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 24142
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari) nella parte in cui non prevede che il termine di dieci giorni, decorso il quale l'atto depositato presso l'ufficio postale, in caso di assenza del destinatario o di rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego, si considera notificato, rimanga sospeso durante il periodo feriale indicato nell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). Invero, anche se -come la Corte costituzionale ha riconosciuto- nella giurisprudenza relativa al processo civile e' divenuta dominante, agli effetti di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, una nozione di termine processuale non limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, va rilevato che il termine di cui alla norma denunciata riguarda il momento perfezionativo della notifica e non gia' il compimento di uno degli atti suddetti e pertanto, non potendo essere qualificato, sotto nessun aspetto, processuale, risulta del tutto estraneo alla 'ratio' legittimante la sospensione dei termini nel periodo feriale. - V. S. n. 268/1993. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lucca con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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