Corte costituzionale
Ordinanza n. 329/1998
Corte cost., ord. 24 luglio 1998, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 329/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:329
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
- art. 74, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24138
Va dichiarato inammissibile, gia' in fase di prima e sommaria delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Brescia, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (cosi' come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546) nella parte in cui abroga la disposizione - concernente la disciplina di taluni adempimenti previdenziali delle province, delle comunita' montane, dei relativi consorzi e delle IPAB - dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (come sostituito dall'art. 6-bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni con la legge 18 marzo 1993, n. 67). Mentre, infatti, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, sia il Pretore di Brescia - in ragione della posizione di piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo giurisdizionale nell'esercizio delle relative funzioni - sia il Governo - in persona del Presidente del Consiglio dei ministri - sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e a resistervi, e' invece da escludersi, quanto al requisito oggettivo della sussistenza della "materia di conflitto" - a prescindere dalle altre obiezioni prospettabili in base alla natura legislativa della contestata norma - che la pretesa inidoneita' di questa, in conseguenza dei tempi e modi della relativa approvazione, ad essere conosciuta e applicata, e la conseguente "perdita di credibilita'" della funzione giurisdizionale, dedotte dal ricorrente quale limitazione della propria sfera di competenza, concretino una menomazione giuridicamente apprezzabile delle attribuzioni costituzionali dello stesso, giacche' esse integrano, semmai, una situazione di puro fatto, insuscettibile, 'ex se', di dar vita ad un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. - Cfr., riguardo ai requisiti di ammissibilita' del conflitto tra poteri, soggettivi e oggettivi, 'ex plurimis', O. nn. 37/1998, 469/1997, 442/1997 e 325/1997, e, rispettivamente, S. n. 49/1998 e O. nn. 131/1997 e 73/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal pretore di Brescia nei confronti del Governo con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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