Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1998

Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/1998
Data di deposito
22 luglio 1998
Data di decisione
9 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:317

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24105

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma

Massima n. 24106

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e ad un preteso eccesso di potere legislativo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla lett. t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto la questione stessa e' gia' stata dichiarata non fondata. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal presidente della XIII sezione della commissione tributaria centrale con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla lett. t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per eccesso di potere legislativo, dal presidente della XIII sezione della commissione tributaria centrale con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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