Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/1998
Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/1998
- Data di deposito
- 22 luglio 1998
- Data di decisione
- 9 luglio 1998
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:312
Norme oggetto del giudizio
- art. 669, quaterdec., codice di procedura civile
- art. 27, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 669-terdecies, codice di procedura civile
- art. 26, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 669-decies, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 24070
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - nelle parti in cui consentono all'intendente di chiedere al tribunale competente, in base al processo verbale di constatazione dell'infrazione, a garanzia dell'adempimento della prevista sanzione pecuniaria, l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore od anche l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili dello stesso, senza peraltro permettere all'interessato di esperire i rimedi di cui agli artt. 669 'decies' e 669 'terdecies' cod. proc. civ. (revoca o modifica del provvedimento per mutate circostanze, e reclamo ad altro giudice), ne' imporre all'Amministrazione di promuovere, una volta ottenuta la misura cautelare, il giudizio di merito - nonche', in alternativa, nei confronti dell'art. 669 'quaterdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui inibisce, nell'ipotesi 'de qua', l'applicazione del rito cautelare uniforme. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, e' stato emanato, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) con il quale e' stata introdotta una nuova disciplina degli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo in oggetto (art. 22) disponendosi ad un tempo l'abrogazione degli artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929 (art. 29), con prevista regolamentazione transitoria, altresi' in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in corso (art. 25), e pertanto e' necessario che, alla luce di tale disciplina sopravvenuta, entrata in vigore il 1^ aprile 1998 (art. 30), e del mutamento, che ne e' conseguito, nel complessivo quadro normativo di riferimento del processo principale, si valuti se le sollevate questioni siano tuttora rilevanti. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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