Corte costituzionale
Ordinanza n. 311/1998
Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 311/1998
- Data di deposito
- 22 luglio 1998
- Data di decisione
- 9 luglio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:311
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 107 del 4 maggio 1990
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 24139
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, denunciato in quanto, per la raccolta e distribuzione di sangue umano e per la produzione e messa in commercio di emoderivati effettuate in violazione di norme di legge o per fini di lucro, prevede sanzioni penali che, essendo caratterizzate da un elevato minimo edittale (mesi dodici di reclusione e lire 400.000 di multa) e da una pena accessoria particolarmente severa (interdizione dell'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a due anni) che, a fronte delle quanto mai variegate condotte contemplate, alcune delle quali sicuramente pericolose per la salute della collettivita' ed altre in cui invece il rischio si appaleserebbe minimo o in concreto inesistente, non consentirebbero alcuna graduazione. Invero, anche volendo prescindere dal considerare che i fatti contestati nella imputazione oggetto del giudizio 'a quo' con riferimento a norme di carattere regolamentare, non appaiono integrare alcuna delle ipotesi di violazione di leggi previste dalla norma impugnata, va rilevato che il giudice rimettente omette del tutto di additare quale dovrebbe essere, nel caso, il regime sanzionatorio costituzionalmente imposto, venendo cosi' a mancare la necessaria puntuale motivazione della rilevanza. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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