Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/1998

Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
311/1998
Data di deposito
22 luglio 1998
Data di decisione
9 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 107 del 4 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 24139

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, denunciato in quanto, per la raccolta e distribuzione di sangue umano e per la produzione e messa in commercio di emoderivati effettuate in violazione di norme di legge o per fini di lucro, prevede sanzioni penali che, essendo caratterizzate da un elevato minimo edittale (mesi dodici di reclusione e lire 400.000 di multa) e da una pena accessoria particolarmente severa (interdizione dell'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a due anni) che, a fronte delle quanto mai variegate condotte contemplate, alcune delle quali sicuramente pericolose per la salute della collettivita' ed altre in cui invece il rischio si appaleserebbe minimo o in concreto inesistente, non consentirebbero alcuna graduazione. Invero, anche volendo prescindere dal considerare che i fatti contestati nella imputazione oggetto del giudizio 'a quo' con riferimento a norme di carattere regolamentare, non appaiono integrare alcuna delle ipotesi di violazione di leggi previste dalla norma impugnata, va rilevato che il giudice rimettente omette del tutto di additare quale dovrebbe essere, nel caso, il regime sanzionatorio costituzionalmente imposto, venendo cosi' a mancare la necessaria puntuale motivazione della rilevanza. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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