Corte costituzionale
Ordinanza n. 309/1998
Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 309/1998
- Data di deposito
- 22 luglio 1998
- Data di decisione
- 9 luglio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 24154
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, gia' con la sentenza n. 85 del 1998, pronunciata con riferimento alla domanda di condono, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo - con la predetta decisione e' stato altresi' rilevato che la mancata previsione della sospensione dell'azione penale non comporta l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna dell'imputato anche in pendenza davanti al giudice amministrativo di giudizi sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria. Invero, il giudice penale puo' esercitare tutti i poteri processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine alle verifiche istruttorie, fino alla eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento 'ex' art. 479 cod. proc. pen., con effetti sospensivi del decorso della prescrizione. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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