Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/1998

Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
309/1998
Data di deposito
22 luglio 1998
Data di decisione
9 luglio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 24154

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, gia' con la sentenza n. 85 del 1998, pronunciata con riferimento alla domanda di condono, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo - con la predetta decisione e' stato altresi' rilevato che la mancata previsione della sospensione dell'azione penale non comporta l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna dell'imputato anche in pendenza davanti al giudice amministrativo di giudizi sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria. Invero, il giudice penale puo' esercitare tutti i poteri processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine alle verifiche istruttorie, fino alla eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento 'ex' art. 479 cod. proc. pen., con effetti sospensivi del decorso della prescrizione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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