Corte costituzionale
Ordinanza n. 304/1998
Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 304/1998
- Data di deposito
- 18 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:304
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 24150
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha gia' dichiarato non fondata la medesima questione, escludendo l'incompatibilita' tra l'attivita' istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo - il rimettente non ha prospettato argomenti in contrario, ma si e' limitato a citare la giurisprudenza costituzionale relativa alla posizione del giudice per le indagini preliminari nel processo penale. Peraltro, la Corte, <<dopo avere osservato che la trasferibilita' dei principi in tema di art. 34 cod. proc. pen. al processo civile non puo' non risentire della netta distinzione tra questo e il processo penale>>, ha di recente sottolineato che perche' sussista incompatibilita' endoprocessuale occorre <<la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima 'res iudicanda', la quale nella specie non e' comunque ravvisabile per via della particolare sommarieta' della cognizione del giudice delegato nella fase di verificazione dei crediti>>. - Cfr. S. nn. 158/1970, 94/1975 e 326/1997. - Tra le decisioni della Corte riguardanti le incompatibilita' nel processo penale, v., in particolare , S. nn. 432/1995 (sulla partecipazione al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale); 439/1993 (sulla partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata); 453/1994 (circa la partecipazione al giudizio del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la domanda di oblazione). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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