Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1998

Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
304/1998
Data di deposito
18 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 24150

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha gia' dichiarato non fondata la medesima questione, escludendo l'incompatibilita' tra l'attivita' istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo - il rimettente non ha prospettato argomenti in contrario, ma si e' limitato a citare la giurisprudenza costituzionale relativa alla posizione del giudice per le indagini preliminari nel processo penale. Peraltro, la Corte, <<dopo avere osservato che la trasferibilita' dei principi in tema di art. 34 cod. proc. pen. al processo civile non puo' non risentire della netta distinzione tra questo e il processo penale>>, ha di recente sottolineato che perche' sussista incompatibilita' endoprocessuale occorre <<la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima 'res iudicanda', la quale nella specie non e' comunque ravvisabile per via della particolare sommarieta' della cognizione del giudice delegato nella fase di verificazione dei crediti>>. - Cfr. S. nn. 158/1970, 94/1975 e 326/1997. - Tra le decisioni della Corte riguardanti le incompatibilita' nel processo penale, v., in particolare , S. nn. 432/1995 (sulla partecipazione al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale); 439/1993 (sulla partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata); 453/1994 (circa la partecipazione al giudizio del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la domanda di oblazione). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze