Corte costituzionale
Ordinanza n. 296/1998
Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 296/1998
- Data di deposito
- 18 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 24143
Manifesta infondatezza della questione, in quanto -posto che la Corte ha gia' affermato che la sospensione feriale dei termini deve applicarsi a tutti i casi in cui <<la possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto>>, e che, a partire dal 1990, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione include nella nozione di termine processuale, ai fini della sospensione feriale, quello entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria - <<stante la lata dizione della norma impugnata, che dispone la sospensione feriale dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative>>, e' possibile ritenere gia' compresa in queste ultime, almeno ai fini della sospensione dei termini, anche la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, la quale -benche' sia diversa da quelle tipiche ed abbia ad oggetto diritti soggettivi- riguarda rapporti generalmente intercorrenti con la pubblica amministrazione. - Sulla sospensione feriale dei termini, cfr. S. nn. 255/1987, 49/1990, 380/1992, 268/1993. - Sulla <<distinzione tra giurisdizioni ordinarie e speciali>>, v., tra le altre, S. n. 278/1987. - Per alcuni accenni riguardo alla natura della giurisdizione del Commissario per gli usi civici, v. S. nn. 73/1970, 398/1989, 133/1993, 46/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici, con ordinanza del 3 aprile 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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