Corte costituzionale
Ordinanza n. 282/1998
Corte cost., ord. 17 luglio 1998, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 282/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:282
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24061
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non e' rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale, che e' necessario, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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