Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1998

Corte cost., ord. 17 luglio 1998, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
279/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:279

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976
  • art. 23, comma 1, legge della Regione siciliana n. 6 del 7 marzo 1997
  • art. 4, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976

Parametri

Massime

Massima n. 24086

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 l. reg. Siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23, comma 1, l. reg. Siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni stesse e per intrinseca contraddittorieta' delle ordinanze di rimessione. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23, comma 1, della legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio della divisione dei poteri, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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