Corte costituzionale
Ordinanza n. 279/1998
Corte cost., ord. 17 luglio 1998, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 279/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976
- art. 23, comma 1, legge della Regione siciliana n. 6 del 7 marzo 1997
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 35 del 20 aprile 1976
Parametri
Massime
Massima n. 24086
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 l. reg. Siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23, comma 1, l. reg. Siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni stesse e per intrinseca contraddittorieta' delle ordinanze di rimessione. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23, comma 1, della legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio della divisione dei poteri, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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