Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/1998
Corte cost., ord. 9 luglio 1998, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/1998
- Data di deposito
- 9 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, -bis, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 7, decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- legge n. 216 del 2 giugno 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24027
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino all'1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, giacche' analoghe questioni sono gia' state dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilita' di accettare le offerte economicamente piu' convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, mentre - con riferimento ai nuovi profili relativi al criterio di determinazione della fascia di ribasso e alla diversita' di disciplina tra appalti di importo superiore ed appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - non sono palesemente irragionevoli ne' la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, ne' l'applicazione dell'esclusione automatica ai soli appalti sotto la soglia, in quanto la differenziazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte tiene conto della complessita' della verifica e dell'importo dei lavori da eseguire. - cfr. S. n. 40/1998. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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