Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/1998
Corte cost., ord. 9 luglio 1998, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/1998
- Data di deposito
- 9 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
- art. 1, comma 3, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 24060
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, 30 dicembre 1988, n. 561, nelle parti in cui non prevedono l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della magistratura militare, nonche' di meccanismi che, nell'ipotesi in cui, nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, alcuni dei componenti effettivi del Consiglio (per astensione, ricusazione o altri impedimenti) si trovino nell'impossibilita' di prender parte alle rispettive deliberazioni, garantiscano, con la presenza di componenti supplenti, l'invariabilita' numerica del collegio giudicante. Invero, riguardo al motivo dedotto in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, e' da escludere - come la Corte costituzionale ha gia' affermato nel decidere analoga questione - che la omologazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura cui e' ispirata la legge istitutiva del primo, debba, per esigenze costituzionali, spingersi fino a prescrivere le modifiche delle norme impugnate pretese dall'autorita' rimettente. Mentre, riguardo al motivo svolto in riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, va rilevato che a tale concetto la tematica della invariabilita' numerica della composizione del collegio e' sicuramente estranea. - Per la non fondatezza di questione gia' sollevata, nei confronti delle disposizioni oggetto dell'attuale impugnativa, in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 108 Cost., v. S. n. 52/1998. Inoltre, sulle affinita' tra Consiglio della magistratura militare e Consiglio superiore della magistratura, v., in particolare, S. n. 71/1995. Sulla non incidenza, in generale, della variabilita' numerica del collegio giudicante sull'autonomia dell'esercizio della giurisdizione, v. S. n. 284/1986. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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