Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1998

Corte cost., ord. 19 giugno 1998, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
230/1998
Data di deposito
19 giugno 1998
Data di decisione
1° giugno 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:230

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24158

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il legislatore ha tratteggiato le linee generali del procedimento dinanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volonta' di attuare un processo diverso da quelli che si svolgono davanti al tribunale e al pretore - e' palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il dubbio di legittimita' costituzionale della norma censurata prospettato dal giudice 'a quo', <<che afferma l'estensione automatica>> delle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, solo se esse siano compatibili con la struttura monocratica del giudice di pace, dato che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non puo' costituire elemento di discrimine circa l'applicabilita' delle norme del procedimento innanzi al tribunale; invero, per effetto sia dell'attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico di tutti i poteri del collegio 'ex' art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale distinzione, al di fuori di ipotesi specifiche e tassative, non esiste piu' nell'ordinamento. - Cfr. S. nn. 154/1997 e 150/1993. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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