Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/1998
Corte cost., ord. 19 giugno 1998, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 311, codice di procedura civile
- art. 22, legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 24158
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il legislatore ha tratteggiato le linee generali del procedimento dinanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volonta' di attuare un processo diverso da quelli che si svolgono davanti al tribunale e al pretore - e' palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il dubbio di legittimita' costituzionale della norma censurata prospettato dal giudice 'a quo', <<che afferma l'estensione automatica>> delle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, solo se esse siano compatibili con la struttura monocratica del giudice di pace, dato che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non puo' costituire elemento di discrimine circa l'applicabilita' delle norme del procedimento innanzi al tribunale; invero, per effetto sia dell'attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico di tutti i poteri del collegio 'ex' art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale distinzione, al di fuori di ipotesi specifiche e tassative, non esiste piu' nell'ordinamento. - Cfr. S. nn. 154/1997 e 150/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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