Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/1998
Corte cost., ord. 3 giugno 1998, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993
- legge n. 427 del 29 ottobre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 23956
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui non riserva esclusivamente agli avvocati "l'assistenza tecnica" davanti alle commissioni tributarie, in quanto - posto che il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., e' diversamente modulabile dal legislatore, il quale puo' disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali con il limite della non irrazionalita' delle scelte - la norma denunciata, nell'estendere a soggetti diversi dagli avvocati l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, non comprime in alcun modo il diritto di difesa della parte, alla quale e' attribuita la facolta' di avvalersi, oltre che dell'assistenza degli avvocati, anche di quella di soggetti aventi diversa qualificazione professionale; ed in quanto, in ogni caso, non puo' ritenersi irragionevole la facolta', prevista dalla norma in esame, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da ragionieri e dottori commercialisti i quali, per la loro formazione professionale, devono ritenersi in possesso di adeguate nozioni tecniche nella materia di competenza delle Commissioni tributarie. - S. n. 188/1980; O. nn. 48/1988, 685/1988, 251/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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