Corte costituzionale
Ordinanza n. 207/1998
Corte cost., ord. 3 giugno 1998, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 207/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:207
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23947
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede tra le cause di incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, l'avvenuta emissione, per gli stessi fatti - da parte del giudice dell'udienza preliminare che debba adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero disposta dal Tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo - di un decreto di rinvio a giudizio. Invero, come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare non fondata analoga questione, nell'udienza preliminare il giudice non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicche' non risulta pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo in ordine alla quale e' destinato ad operare il regime della incompatibilita', non potendo indurre a diverso avviso la soppressione, nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen. - ad opera della legge 8 aprile 1993, n. 105 - del requisito della evidenza, gia' in precedenza richiesto per la emanazione, nell'udienza preliminare, della sentenza di non luogo a procedere. Il contrario assunto interpretativo, da cui nel riproporre l'incidente - senza peraltro addurre, rispetto a quelli gia' esaminati e respinti, profili o argomenti nuovi - muove nel caso il giudice 'a quo', si riconferma percio' inesatto. - Sulla questione in oggetto, O. n. 367/1997; sulla non incidenza sulle caratteristiche e funzione dell'udienza preliminare della soppressione, nell'art. 425 cod. proc. pen., del termine "evidente", v. anche, da ultimo, O. n. 91/1998 red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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