Corte costituzionale
Ordinanza n. 186/1998
Corte cost., ord. 26 maggio 1998, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 186/1998
- Data di deposito
- 26 maggio 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 548, codice di procedura civile
- art. 5, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 26, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23936
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nonche' dell'art. 548 cod. proc. civ., come richiamato dall'art. 26 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) - nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti e, in particolare, nella competenza del giudice designato ex art. 5 d.l. n. 453 del 1993 - sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., in quanto - posto che la censura investe, segnatamente, la disciplina del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo debitore di somme di denaro in favore di presunto responsabile di danno erariale, nei cui confronti e' stato disposto il sequestro conservativo dei beni ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 453 del 1993; che l'art. 678 (applicabile ai sensi dell'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933) comma 2, cod. proc. civ. stabilisce la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi; che, nel giudizio a quo, il terzo e' rimasto contumace, sicche' non risulta proposta l'istanza ex art. 678, comma 2, cod. proc. civ.; e che il giudizio di accertamento degli obblighi del terzo rimane, dunque, sospeso sino all'esito del giudizio di merito sulla responsabilita' per danno erariale (rispetto al quale giudizio nessuna competenza e', peraltro ravvisabile in capo al giudice designato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti) - non puo' apprezzarsi il requisito della rilevanza nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in una fase del giudizio in cui non trova applicazione la normativa denunciata. - S. nn. 263/1996 e 375/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonchè dell'art. 548 del codice di procedura civile, come richiamato dall'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
F.to:
Renato GRANATA, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Testo integrale
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