Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1998

Corte cost., ord. 26 maggio 1998, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
186/1998
Data di deposito
26 maggio 1998
Data di decisione
20 maggio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:186

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23936

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nonche' dell'art. 548 cod. proc. civ., come richiamato dall'art. 26 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) - nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti e, in particolare, nella competenza del giudice designato ex art. 5 d.l. n. 453 del 1993 - sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., in quanto - posto che la censura investe, segnatamente, la disciplina del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo debitore di somme di denaro in favore di presunto responsabile di danno erariale, nei cui confronti e' stato disposto il sequestro conservativo dei beni ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 453 del 1993; che l'art. 678 (applicabile ai sensi dell'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933) comma 2, cod. proc. civ. stabilisce la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi; che, nel giudizio a quo, il terzo e' rimasto contumace, sicche' non risulta proposta l'istanza ex art. 678, comma 2, cod. proc. civ.; e che il giudizio di accertamento degli obblighi del terzo rimane, dunque, sospeso sino all'esito del giudizio di merito sulla responsabilita' per danno erariale (rispetto al quale giudizio nessuna competenza e', peraltro ravvisabile in capo al giudice designato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti) - non puo' apprezzarsi il requisito della rilevanza nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in una fase del giudizio in cui non trova applicazione la normativa denunciata. - S. nn. 263/1996 e 375/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonchè dell'art. 548 del codice di procedura civile, come richiamato dall'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

F.to:

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Giuseppe Di Paola, Cancelliere

Testo integrale

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