Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/1998
Corte cost., ord. 20 maggio 1998, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/1998
- Data di deposito
- 20 maggio 1998
- Data di decisione
- 8 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 23935
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 10 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in forza del quale, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale - da ritenersi ormai diritto vivente - per le societa' - diversamente dagli imprenditori individuali - perche' la cessazione dell'esercizio dell'impresa - dalla quale decorre il termine di un anno entro il quale puo' essere dichiarato il fallimento - possa considerarsi avvenuta, non sono sufficienti ne' la chiusura dell'attivita' ne' lo scioglimento, ma e' altresi' necessaria la effettiva liquidazione di ogni rapporto passivo. La disparita' di trattamento del ceto creditorio, lamentata in considerazione delle piu' ampie garanzie offerte dalla norma, come sopra intesa, ai creditori sociali rispetto a quelle stabilite per i creditori dell'imprenditore individuale, non e' infatti, di per se', in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto la maggior tutela accordata agli uni non comporta pregiudizio per gli altri; ne' puo' fondatamente assumersi una lesione delle facolta' defensionali, venendo al piu' in rilievo soltanto difficolta' di mero fatto, quando la societa' si sia sciolta da tempo. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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