Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1998

Corte cost., ord. 20 maggio 1998, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
176/1998
Data di deposito
20 maggio 1998
Data di decisione
8 maggio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:176

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente giunta regione Campania del 26 luglio 1995
  • art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994
  • art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23964

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto investe un atto privo di forza di legge. (Nella specie, il giudice rimettente ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimita' costituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 - recante: <<Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico>> -, il quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 - <<Istituzione dell'Ente nazionale per le strade>> - ha disposto la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico). red.: G. Leo

Massima n. 23965

Manifesta infondatezza della questione, in quanto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di emanare l'atto di trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico all'esito di un procedimento specificamente definito dalle norme primarie. Peraltro, il fatto che, fra i molteplici effetti della trasformazione, vi sia anche quello previsto dall'art. 10, comma 2, del predetto decreto legislativo, secondo il quale resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro relative alla fase anteriore alla trasformazione, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto definisce un criterio di collegamento, predeterminato e non arbitrario, fra un numero indefinito di controversie ed il giudice dotato della giurisdizione su di esse. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 257/1995 e 161/1992 nonche' S. n. 217/1993, nelle quali si afferma, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, che il principio della precostituzione per legge del giudice naturale e' leso soltanto quando il giudice e' designato in modo arbitrario e 'a posteriori' oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, Cost., ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un 'discrimen' della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico), sollevata dal pretore di Bologna in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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