Corte costituzionale
Ordinanza n. 172/1998
Corte cost., ord. 13 maggio 1998, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 172/1998
- Data di deposito
- 13 maggio 1998
- Data di decisione
- 6 maggio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:172
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24046
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 399 del 1997, nella quale la Corte ha rilevato che <<una sentenza additiva, volta a stabilire che il giudice, nel pronunziare la sentenza di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza dell'imputato, comporterebbe una completa revisione dell'istituto in esame>>; ed ha altresi' sottolineato che <<la scelta discrezionale operata in questo caso dal legislatore non puo' ritenersi espressione di mero arbitrio, poiche' la disposizione censurata e' coerente con il carattere premiale del patteggiamento, ed e' suscettibile di controllo giurisdizionale nel momento in cui al giudice, chiamato a pronunciare sentenza 'ex' art. 444 cod. proc. pen., e' imposta la valutazione della congruita' del trattamento sanzionatorio complessivo negoziato tra le parti>>. - V. O. n. 267/1997. - V. pure S. n. 313/1990, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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