Corte costituzionale
Ordinanza n. 167/1998
Corte cost., ord. 13 maggio 1998, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 167/1998
- Data di deposito
- 13 maggio 1998
- Data di decisione
- 6 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:167
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23886
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto - premesso che la questione risulta sollevata sul presupposto che l'impugnata decisione contempli due distinti procedimenti, volti rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento della violazione "de qua" costituente reato - sussiste, viceversa, una radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida (adottato nei casi previsti dall'art. 223 codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima, inflitta, rispettivamente, dal prefetto o dal giudice penale (ed all'esito del relativo accertamento), a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 ss.), sicche' gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente sulla base della predetta prospettiva ermeneutica, palesemente erronea. - S. n. 194/1996; O. n. 184/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal pretore di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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