Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1998

Corte cost., ord. 13 maggio 1998, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
167/1998
Data di deposito
13 maggio 1998
Data di decisione
6 maggio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:167

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23886

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto - premesso che la questione risulta sollevata sul presupposto che l'impugnata decisione contempli due distinti procedimenti, volti rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento della violazione "de qua" costituente reato - sussiste, viceversa, una radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida (adottato nei casi previsti dall'art. 223 codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima, inflitta, rispettivamente, dal prefetto o dal giudice penale (ed all'esito del relativo accertamento), a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 ss.), sicche' gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente sulla base della predetta prospettiva ermeneutica, palesemente erronea. - S. n. 194/1996; O. n. 184/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal pretore di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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