Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1998

Corte cost., ord. 8 maggio 1998, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/1998
Data di deposito
8 maggio 1998
Data di decisione
4 maggio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:162

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23867

Manifesta infondatezza della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 450 del 1997, ha gia' disatteso la fondatezza di censure analoghe a quelle esposte, nella fattispecie, dal giudice 'a quo', osservando che "la semplice assenza, non sorretta da un legittimo impedimento, e' istituto del tutto diverso da quello dell'abbandono della difesa e, a maggior ragione, da quello della rinuncia", cosi' come del tutto diversa e' la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono di difesa". Peraltro, appare impropria l'assunzione come 'tertium comparationis' del sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, trattandosi di situazione "incomparabile con quella del giudizio ordinario, che si svolge dopo che vi sono state numerose occasioni di contatto con il giudice e di conoscenza degli atti di causa sin dalla fase delle indagini preliminari"; ed inoltre il principio di effettivita' della difesa in giudizio risulta adeguatamente salvaguardato "proprio perche' si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo all'unico soggetto chiamato ad esercitarli: il difensore che l'imputato o l'ufficio hanno originariamente designato come tale". red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, dal pretore di Napoli - sezione distaccata di Marano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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