Corte costituzionale
Ordinanza n. 162/1998
Corte cost., ord. 8 maggio 1998, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 162/1998
- Data di deposito
- 8 maggio 1998
- Data di decisione
- 4 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:162
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23867
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 450 del 1997, ha gia' disatteso la fondatezza di censure analoghe a quelle esposte, nella fattispecie, dal giudice 'a quo', osservando che "la semplice assenza, non sorretta da un legittimo impedimento, e' istituto del tutto diverso da quello dell'abbandono della difesa e, a maggior ragione, da quello della rinuncia", cosi' come del tutto diversa e' la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono di difesa". Peraltro, appare impropria l'assunzione come 'tertium comparationis' del sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, trattandosi di situazione "incomparabile con quella del giudizio ordinario, che si svolge dopo che vi sono state numerose occasioni di contatto con il giudice e di conoscenza degli atti di causa sin dalla fase delle indagini preliminari"; ed inoltre il principio di effettivita' della difesa in giudizio risulta adeguatamente salvaguardato "proprio perche' si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo all'unico soggetto chiamato ad esercitarli: il difensore che l'imputato o l'ufficio hanno originariamente designato come tale". red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, dal pretore di Napoli - sezione distaccata di Marano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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