Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/1998
Corte cost., ord. 6 aprile 1998, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/1998
- Data di deposito
- 6 aprile 1998
- Data di decisione
- 26 marzo 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
- art. 15, comma 4, 'bis', legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 9, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23817
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 15, commi 1, lett. c) e 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) - nella parte in cui prevedono che la condanna, con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, di persona preposta ad una carica elettiva (nella specie: di sindaco) ne comporta, se sopraggiunta dopo la elezione, la sospensione di diritto, anche quando contro la sentenza d'appello sia stato presentato ricorso per cassazione - e dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti) nella parte in cui non estende agli amministratori pubblici eletti la normativa secondo cui, nei riguardi dei dipendenti pubblici, la sospensione "di diritto", al pari della destituzione "di diritto", e' inammissibile. Risulta infatti evidente la carenza di legittimazione dell'autorita' che ha promosso l'incidente di costituzionalita' (Consiglio comunale) il quale, nel caso, invece di limitarsi - come avrebbe dovuto - all'accertamento della fattispecie e alla conseguente declaratoria della sospensione del sindaco in carica, si e' attribuito, invocando per se' la qualita' di organo giudicante, un potere decisionale che certamente non gli compete. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), e dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Consiglio comunale di Platì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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