Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1997
Corte cost., sent. 18 aprile 1997, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1997
- Data di deposito
- 18 aprile 1997
- Data di decisione
- 7 aprile 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett. p), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23195
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 97 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, lett. p), l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e 5, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, l. n. 421 del 1992), come sost. dall'art. 6, d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. n. 502 del 1992), nella parte in cui non prevedono, previa conferenza dei servizi, da attivarsi a cura della Regione, una disciplina di trasferimento alle unita' sanitarie locali dei beni gia' di proprieta' comunale e utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanita', prima dell'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in quanto - posto che la l. n. 833 del 1978, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, aveva istituito le UU.SS.LL. quali modalita' organizzative di funzioni comunali, prive di personalita' giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13); che in tali UU.SS.LL. sono venute a confluire le funzioni in materia di igiene e sanita' precedentemente svolte da una serie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge, altre (come le province) private dalle loro precedenti funzioni in materia; che i beni mobili e immobili e le attrezzature di tali soggetti, non potendo essere intestati alle UU.SS.LL., sono stati trasferiti al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. stesse (artt. 65 e 66); che, siccome anche i comuni esercitavano funzioni in materia igienico-sanitaria con beni gia' ricompresi nel patrimonio comunale, l'art. 66, comma 3, l. n. 833 del 1978 ne ha previsto l'affidamento alla gestione delle UU.SS.LL.; che con la l. n. 421 del 1992 (art. 1, lett. d) e con il d.lgs. n. 502 del 1992 (art. 3, comma 1) queste ultime sono state configurate come aziende dotate di personalita' giuridica pubblica, nonche', fra l'altro, di autonomia patrimoniale e che, a questo fine, le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento alle aziende di determinati beni mobili ed immobili, lasciando, invece, fuori del trasferimento i succitati beni di cui all'art. 66, comma 3, l. n. 833 del 1978 - tra i contenuti dei parametri invocati (buon andamento della p.a. e diritto alla salute) e il contenuto delle norme impugnate (la consistenza del patrimonio delle UU.SS.LL.) esiste un'incolmabile distanza che impedisce di trarre dai primi conseguenze dirette e costituzionalmente necessarie rispetto al secondo, considerando che in nessun modo potrebbe dirsi che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico sia gia' implicitamente contenuta nella Costituzione e possa dunque essere determinata attraverso l'interpretazione di essa, e tenuto anche conto che l'alternativa, implicitamente posta dalla questione, non e' tra l'appartenenza dei beni contestati al patrimonio delle UU.SS.LL. e l'impossibilita' di utilizzazione da parte delle stesse per i loro fini istituzionali, bensi' solo quella fra l'ascrizione dei beni contestati a uno o all'altro patrimonio, ferma restandone la gestione da parte delle unita' sanitarie locali. red.: S. Di Palma
Massima n. 23196
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale la carenza di giurisdizione del giudice 'a quo' e' rilevabile esclusivamente - ai fini dell'ammissibilita' della questione - quando appaia manifesta, tale cioe' da non ammettere discussione. - S. nn. 346/1987, 777/1988, 102/1990, 283/1990, 439/1991, 164/1993, 263/1994; O. nn. 274/1991, 348/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 23197
Le questioni incidentali di legittimita' costituzionale sono ammissibili non soltanto quando siano preordinate all'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi al giudice 'a quo', ma, in generale, quando la norma impugnata e' applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte e' idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre e' totalmente ininfluente sull'ammissibilita' della questione il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalita' della legge. - S. n. 117/1996. red.: S. Di Palma
Massima n. 23198
Rientrando pienamente nella giurisdizione della Corte costituzionale ogni determinazione circa il modo di soluzione delle questioni incidentali di costituzionalita' delle leggi, la loro ammissibilita' non puo' ritenersi dipendere da quanto il giudice rimettente abbia eventualmente ritenuto di affermare o richiedere relativamente al tipo di pronuncia o al contenuto della stessa. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e 5, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 32 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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