Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1997
Corte cost., sent. 11 aprile 1997, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1997
- Data di deposito
- 11 aprile 1997
- Data di decisione
- 26 marzo 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:95
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, dir. n. 51, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 23206
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, direttiva 51, l. 16 febbraio 1987, n. 81) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prescrive che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indichi, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova - in quanto, con riferimento al preteso eccesso di delega rispetto alla richiamata direttiva della legge di delegazione (secondo cui la persona offesa dal reato puo' formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare) - posto che il secondo comma della disposizione impugnata stabilisce che la pronuncia immediata del decreto di archiviazione e' subordinata alla duplice condizione che l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia infondata - una opposizione che non contenga l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova non preclude al g.i.p. che non ravvisi, ad un primo esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., cosi' assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela prescritta dalla richiamata direttiva; ed in quanto, con riferimento alla supposta violazione dell'art. 3 Cost., la disciplina apprestata dall'art. 410, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. e' idonea a tutelare le ragioni della persona 0ffesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze e lacune investigative, sia quando l'opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del p.m.; sicche', dal sistema del codice emerge chiaramente che, in sede di opposizione, la persona offesa, nei casi in cui si trova nella impossibilita' di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, puo' comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facolta', riconosciutale in via generale dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice, con la conseguenza che questo puo' non accogliere la richiesta di archiviazione e fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 1, cod. proc. pen., cosi' pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi due commi dell'art. 410. - S. n. 88/1991. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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