Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1997

Corte cost., sent. 8 aprile 1997, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1997
Data di deposito
8 aprile 1997
Data di decisione
25 marzo 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 32, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23219

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale -sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. - dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), il quale prevede che i canoni di locazione dei beni patrimoniali dello Stato vengano rivalutati, a decorrere dal 1995, di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone dovuto per l'anno 1994, in quanto - premesso che la norma impugnata e' stata oggetto di chiarimenti e completamenti da parte di ulteriori disposizioni, con le quali il legislatore, oltre a stabilire i criteri per la corresponsione degli aumenti dei canoni di cui alla norma in questione, si e' anche dato carico di evitare sperequazioni rispetto ai contratti con i privati, garantendo che "il tetto massimo della rideterminazione dell'ammontare complessivo dei canoni per i beni pubblici" <<non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe>> - i giudici 'a quibus' non hanno valutato l'incidenza sulle questioni sollevate delle nuove norme (in particolare dell'art. 5, commi 6, 7 e 7-bis, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 29 novembre 1995, n. 507), le quali, peraltro, sono di fondamentale importanza, perche' si riflettono proprio sulle doglianze dei medesimi giudici. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal pretore di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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