Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1997
Corte cost., sent. 8 aprile 1997, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1997
- Data di deposito
- 8 aprile 1997
- Data di decisione
- 25 marzo 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 32, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23219
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale -sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. - dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), il quale prevede che i canoni di locazione dei beni patrimoniali dello Stato vengano rivalutati, a decorrere dal 1995, di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone dovuto per l'anno 1994, in quanto - premesso che la norma impugnata e' stata oggetto di chiarimenti e completamenti da parte di ulteriori disposizioni, con le quali il legislatore, oltre a stabilire i criteri per la corresponsione degli aumenti dei canoni di cui alla norma in questione, si e' anche dato carico di evitare sperequazioni rispetto ai contratti con i privati, garantendo che "il tetto massimo della rideterminazione dell'ammontare complessivo dei canoni per i beni pubblici" <<non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe>> - i giudici 'a quibus' non hanno valutato l'incidenza sulle questioni sollevate delle nuove norme (in particolare dell'art. 5, commi 6, 7 e 7-bis, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 29 novembre 1995, n. 507), le quali, peraltro, sono di fondamentale importanza, perche' si riflettono proprio sulle doglianze dei medesimi giudici. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal pretore di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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