Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1997
Corte cost., sent. 8 aprile 1997, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1997
- Data di deposito
- 8 aprile 1997
- Data di decisione
- 25 marzo 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 5, legge n. 283 del 30 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 23202
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 5, l. 30 aprile 1962 n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) - nella parte in cui, prevedendo che, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen. (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna), non si applica anche in relazione a delitti, previsti dal codice penale a salvaguardia della salute alimentare dei cittadini e che presentino le medesime caratteristiche - in quanto, con riferimento alla pretesa irrazionalita' della disposizione impugnata, questa non si riferisce alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con espressione generale ed omnicomprensiva, si estende a tutte le ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali all'elemento del pericolo per la collettivita', rappresentato dalla tossicita' dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua possibile nocivita' per la salute, si accompagni quello della frode, rientrandovi pertanto tutti i comportamenti fraudolenti che, in quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della volonta' dolosa; e, con riferimento alla pretesa contrarieta' della disposizione medesima, al principio secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato - posto che, pur essendo la finalita' rieducativa qualita' essenziale della pena, che l'accompagna dal suo nascere, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, concorrono con essa finalita' di difesa sociale che il legislatore e' legittimato a perseguire purche' le sue valutazioni non eccedano i confini della discrezionalita' politica e non si trasformino in arbitrio - il carattere di massa della produzione, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, l'inanita' di qualsiasi cautela adottabile da singoli consumatori che non si risolva nel mero impraticabile rifiuto del rapporto di consumo, l'enorme diffusivita' del danno potenzialmente connesso ad ogni comportamento fraudolento nella produzione e nel commercio di sostanze alimentari costituiscono elementi che fanno apparire non irragionevole la scelta del legislatore intesa a realizzare, nelle frodi alimentari tossiche o comunque dannose alla salute, l'equilibrio fra le diverse finalita' della pena edittale, collegando la rieducazione ad alcuni aspetti (qualificazione del reato come contravvenzionale, entita' della pena e sua eventuale sostituibilita') ed attribuendo all'effettivita' dell'espiazione una specifica finalita' di prevenzione, retribuzione e difesa sociale. - S. nn. 264/1974, 364/1988, 282/1989, 313/1990. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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