Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1997
Corte cost., sent. 8 aprile 1997, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1997
- Data di deposito
- 8 aprile 1997
- Data di decisione
- 25 marzo 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 23182
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. red.: S. Di Palma
Massima n. 23183
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) - che sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire centomila (ovvero fino a lire 4.000.000 se si ritiene applicabile anche l'aumento disposto dall'art. 3 l. 12 luglio 1961, n. 603) il comportamento di chi "sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura" - in quanto, con riferimento al profilo di pretesa sproporzione fra disvalore dell'illecito e sanzione comminata, la valutazione di adeguatezza delle sanzioni penali rispetto alla gravita' dell'illecito spetta alla discrezionalita' del legislatore col limite della non irragionevolezza (che, nella specie, non risulta superato, posto che la norma impugnata commina pene, detentiva e pecuniaria, determinate solo nel massimo e non nel minimo e, quindi, consente che i fatti di minore gravita' siano puniti in concreto con l'applicazione di pene che possono non superare l'entita' minima stabilita in via generale dagli artt. 23 e 24 cod. pen.); ed in quanto, sotto il profilo della denunciata disparita' di trattamento rispetto alle medesime condotte (sottoscrizione di piu' dichiarazioni di presentazione di candidature) tenute in occasione di elezioni diverse da quelle comunali e, precisamente, da un lato, delle elezioni provinciali, dall'altro, delle elezioni politiche, relativamente alle elezioni provinciali - anche ad ammettere che la sottoscrizione di piu' dichiarazioni di presentazione di candidature non sia penalmente sanzionata - il principio costituzionale di eguaglianza non puo' essere invocato per estendere una lacuna (che si configurerebbe essa stessa come eccezione anomala) in un quadro normativo tradizionalmente caratterizzato dalla punibilita' di condotte considerate non irragionevolmente lesive del bene costituzionalmente protetto della genuinita' delle competizioni elettorali, compromessa dall'uso indebito delle facolta' connesse al diritto di elettorato attivo; e, relativamente alle elezioni politiche - posto che il legislatore ha seguito tecniche diverse, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria penale, riguardo alle elezioni politiche ed alle elezioni amministrative, nell'un caso (legge elettorale politica: artt. 103 e 106 d.P.R. n. 361 del 1957) distinguendo fra diverse condotte e commisurando, attraverso la delineazione di fattispecie diverse la pena edittale alla ritenuta maggiore o minore gravita' astratta del fatto (in questa scala, l'illecito consistente nella sottoscrizione di piu' candidature occupa il gradino piu' basso), nell'altro (legge elettorale amministrativa) scegliendo di configurare una fattispecie comprensiva di diverse condotte, prevedendo una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, e affidandone la graduazione, in rapporto alla gravita' del fatto, alla determinazione della pena in concreto da parte del giudice nell'ambito dell'ampio arco di variabilita' consentito dalla fissazione della pena edittale solo nel massimo - quest'ultima scelta non e' di per se' costituzionalmente preclusa al legislatore, salvo che travalichi in un vero e proprio sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva di legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena (nella specie, invece, tutti i comportamenti descritti nell'art. 93 d.P.R. n. 570 del 1960 hanno in comune fra di loro l'uso indebito del diritto di elettorato attivo, con conseguente lesione del bene della genuinita' della competizione elettorale, o perche' incidono sull'esito del voto, o perche', come nel caso delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione di candidatura, incidono sulle condizioni legalmente stabilite per la partecipazione alla competizione medesima), ne' determina, in ragione della diversa strutturazione tecnica della disposizione impugnata rispetto a quella assunta come 'tertium comparationis', una ingiustificata disparita' di trattamento sanzionatorio di condotte uguali, tenuto conto che, in concreto, gli ampi margini di scelta demandata al giudice dalla norma denunciata in ordine alla determinazione della pena, unitamente agli altri strumenti offerti al giudice stesso dall'ordinamento (convertibilita' delle pene detentive brevi in pene pecuniarie), consentono di pervenire all'applicazione di pene se non uguali, comunque non troppo diverse nelle due ipotesi. - S. nn. 45/1967, 121/1980, 272/1991, 285/1991, 67/1992, 333/1992, 25/1994; O. n. 220/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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