Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1997
Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1997
- Data di deposito
- 3 aprile 1997
- Data di decisione
- 24 marzo 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:80
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23167
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi gia' chiamati, poiche' la comparazione tra le diverse facolta' processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che e' da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorche' tanto all'attore, che puo' liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui e' riconosciuta la facolta' di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' e' definito, non irragionevolmente, e' sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilita' processuale e della tempestivita' della richiesta. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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