Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1997

Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1997
Data di deposito
3 aprile 1997
Data di decisione
24 marzo 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:80

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23167

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi gia' chiamati, poiche' la comparazione tra le diverse facolta' processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che e' da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorche' tanto all'attore, che puo' liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui e' riconosciuta la facolta' di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' e' definito, non irragionevolmente, e' sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilita' processuale e della tempestivita' della richiesta. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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