Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1997
Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1997
- Data di deposito
- 3 aprile 1997
- Data di decisione
- 24 marzo 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:77
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23162
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2, Cost. (anche in relazione all'art. 13 Cost.) gli artt. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, e 302 cod. proc. pen., limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", in quanto - posto che l'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art. 294 ha ad esclusivo oggetto la verifica, da parte del giudice, della sussistenza e della permanenza delle condizioni legittimanti la custodia in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una piu' limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in liberta', ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa - l'omessa previsione che il predetto interrogatorio debba essere espletato anche quando la privazione della liberta' personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e la "lacuna" che alla omessa effettuazione dell'interrogatorio medesimo nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura non risultano razionalmente giustificate dalla mera circostanza della diversita' della fase procedimentale, e, soprattutto, privano l'imputato "in vinculis" del piu' efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta, tenuto anche conto che il diretto collegamento dell'interrogatorio di garanzia con la tutela della liberta' personale, attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo, esclude la compatibilita' con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo di valutare se permangano le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste nei precedenti artt. 273, 274 e 275" (art. 294, comma 3). - V. S. nn. 384/1996, 71/1996, 45/1991. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 302 del codice di procedura penale limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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