Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1997

Corte cost., sent. 21 marzo 1997, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1997
Data di deposito
21 marzo 1997
Data di decisione
12 marzo 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:65

Norme oggetto del giudizio

  • tab. c), legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • art. 43, comma 17, legge n. 121 del 1° aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 23145

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 17, l. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e della tabella c) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 l. 12 agosto 1922, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della l. 1 aprile 1981, n. 121) - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato - in quanto - posto che la l. n. 121 del 1981, oltre a smilitarizzare ed innovare l'assetto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di quello della Polizia femminile (peraltro con il loro scioglimento) mediante l'introduzione di una serie di norme organizzative e di un nuovo ordinamento della Polizia di Stato, ha fissato il principio di equiparazione del trattamento economico (art. 43, comma 16 ) di tutte le forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, senza distinzione, compresi il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato; e che la equiparazione economica e' stata attuata attraverso l'estensione, in via di principio e in modo permanente e generale, del trattamento economico, previsto per il personale della Polizia di Stato (da fissarsi, con esclusione dei dirigenti, sulla base di accordi), all'Arma dei Carabinieri ed agli altri Corpi suindicati - la questione si fonda sull'erroneo presupposto che il livello del grado iniziale di ufficiale in s.p.e. e di funzioni direttive nelle forze di polizia debba coincidere ed attestarsi al grado di tenente, con conseguente scorrimento, e non tiene conto delle diverse modalita' di accesso, qualita' e titoli richiesti dalla legge secondo i singoli ordinamenti, basate su requisiti attitudinali e modi di formazione e addestramento differenti; mentre, invece, e' evidente che il sottotenente della G.d.F. non poteva essere inserito nel quadro retributivo di equiparazione sullo stesso piano del commissario di I qualifica, al quale veniva (ed e') equiparato il tenente, e che lo status di aspirante vice commissario corrisponde a quello del grado di sottotenente della G.d.F.; sicche', la mancata menzione del sottotenente nella predetta tabella non deriva da una sorta di "ignoranza" della previsione normativa del livello, ne' tantomeno da un'irragionevole esclusione, ma dalla consapevolezza di salvaguardare la situazione preesistente (confermando le diversita' ordinamentali) e, al contempo, di preservare la normativa che consentiva di determinare autonomamente il trattamento economico e la corrispondenza con l'analogo livello della polizia, anch'esso non menzionato in tabella, senza alcun contrasto con il principio di equiparazione. - S. nn. 277/1991, 30/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e della tabella c) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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