Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1997
Corte cost., sent. 28 febbraio 1997, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1997
- Data di deposito
- 28 febbraio 1997
- Data di decisione
- 12 febbraio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 171-quater, lett. a), legge n. 633 del 22 aprile 1941
- art. 18, decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994
Parametri
- art. 1, legge n. 146 del 22 febbraio 1994
- art. 2, lett. d), legge n. 146 del 22 febbraio 1994
- art. 12, legge n. 146 del 22 febbraio 1994
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 23125
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost. in relazione agli artt. 1, 2, lett. d), e 12 l. 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171-quater, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 18 d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale), in quanto - posto che, complessivamente interpretata, la norma della legge di delegazione (art. 2, lett. d), l. n. 146 del 1994) appare preclusiva solo di nuove incriminazioni a tutela di interessi (diversi da quelli desumibili dalle elencazioni contenute negli artt. 34 e 35 l. n. 689 del 1981) che attengano a settori dell'ordinamento caratterizzati fino ad allora da assenza di tutela penale e dove quindi appaia necessario effettuare 'ex novo' una valutazione della natura di tali interessi e della necessita' di proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale - i criteri della legge di delegazione medesima non possono intendersi come preclusivi di una norma sanzionatoria che, rispettando i limiti di pena previsti in generale dalla delega stessa, ha isolato anche ai fini penali, tra le violazioni, l'ipotesi del noleggio abusivo di opere lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione meno grave di quella contemplata dalla piu' generale previsione dell'art. 171, che gia' riguardava i vari fatti lesivi del diritto d'esclusiva dell'autore e dunque anche condotte la cui offensivita' non e' certo maggiore di quella della fattispecie ora punita dall'art. 171-quater; sicche', la nuova disciplina non costituisce che l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla delega, e senza superare le pene gia' comminate dalle leggi previgenti per la stessa violazione e per altre violazioni di pari offensivita', della disciplina sanzionatoria collegata alla fattispecie (a sua volta oggetto di nuova e piu' specifica disciplina sostanziale) del noleggio di originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore. - S. nn. 148/1983, 136/1992, 108/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-quater, lettera a, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, lettera d, e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993), dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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