Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1997
Corte cost., sent. 28 febbraio 1997, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1997
- Data di deposito
- 28 febbraio 1997
- Data di decisione
- 12 febbraio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 816 del 27 dicembre 1985
- legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
Parametri
Massime
Massima n. 23138
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (in tema di aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali), <<cosi' come recepito>> dalla legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (recante: "Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere") - il quale, disponendo che chi sia eletto sindaco in un comune con meno di diecimila abitanti debba collocarsi in aspettativa per far cessare la causa di ineleggibilita' derivante dal rapporto di dipendenza dal medesimo comune, ostacolerebbe l'accesso alla carica di sindaco dei dipendenti comunali non abbienti, qualora, come nella specie, l'indennita' di carica rappresenti una modifica 'in peius' del trattamento economico goduto in precedenza dal dipendente eletto - in quanto, premesso che la Corte, pur considerando <<un fatto non positivo>> che la maggiore agiatezza o ricchezza costituisca un <<vantaggio che consente piu' agevolmente di dedicare tempo all'attivita' pubblica>>, ha nondimeno rilevato che i principi costituzionali si limitano a garantire soltanto la conservazione del posto di lavoro, restando affidato al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato ed in quale misura; il legislatore stesso, che, in materia, gode di un'ampia discrezionalita', ha inteso regolare la disciplina dell'indennita' con criteri del tutto peculiari - ma non per questo irragionevoli - che, nell'escludere qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e qualsiasi riferimento, quanto alla commisurazione, al trattamento fruito in precedenza come stipendio, portano a configurare la stessa come un ristoro forfettario per le funzioni svolte. - Cfr. S. nn. 35/1981, 193/1981, 194/1981 e 289/1994. red.: G. Leo
Massima n. 23139
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (in tema di aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali), <<cosi' come recepito>> dalla legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (recante "Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere") -il quale discriminerebbe il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco in un comune con un numero di abitanti inferiore a diecimila rispetto al dipendente comunale eletto alla stessa carica in un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, nel caso in cui l'uno e l'altro siano costretti a collocarsi in aspettativa senza assegni, giacche' solo nel secondo caso la norma consente la maggiorazione, sino al raddoppio, dell'indennita' di carica- in quanto, premesso che il legislatore, il quale gode in materia di un'ampia discrezionalita', ha inteso regolare la disciplina dell'indennita' con criteri del tutto peculiari -ma non per questo irragionevoli- che, nell'escludere qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e qualsiasi riferimento, quanto alla commisurazione, al trattamento fruito in precedenza come stipendio, portano a configurare la stessa come un ristoro forfettario per le funzioni svolte. Peraltro, per tutti gli eletti alla carica di sindaco sussiste, in presenza delle previste cause di ineleggibilita', la perdita della retribuzione, anche quando sia previsto il raddoppio dell'indennita' in ragione della maggiore gravosita' delle funzioni. - V. massima A. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), "così come recepito" dalla legge regionale della Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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