Corte costituzionale
Sentenza n. 465/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 465
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 465/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:465
Norme oggetto del giudizio
- nota tab., legge n. 121 del 1° aprile 1981
- art. 43, comma 17, legge n. 121 del 1° aprile 1981
- tab.C all., legge n. 121 del 1° aprile 1981
- art. 9, legge n. 569 del 12 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 23745
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella <<C>> allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1^ aprile 1981, n. 121) e della nota in calce alla tabella - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni delle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con quelle proprie dei sottufficiali della Guardia di finanza -, in quanto, premesso che il legislatore ha compiuto una scelta non irragionevole e non arbitraria di fronte a situazioni non omogenee, il sistema della legge n. 121 del 1981 e successive integrazioni, per quanto attiene al trattamento economico ed alla sua unificazione per le forze di polizia, non era destinato a creare vuoti legislativi, dovendosi integrare con la preesistente normativa e con quella sopravvenuta (atteso il carattere del rinvio previsto) per quanto non disciplinato dalla predetta legge (sentenza n. 65 del 1997). Peraltro, <<per il periodo fino al 1992 la situazione era transitoria, secondo una scelta effettuata dal legislatore>>, perche' <<da un canto la Guardia di finanza aveva conservato il suo assetto organizzativo-funzionale, dall'altro, si era in attesa dell'attuazione delle deleghe per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216). Infatti, l'omogeneizzazione economica era destinata ad affinarsi nel corso del tempo, nell'obiettivo di perseguire l'effettivo equilibrio di trattamenti, che presuppone l'eliminazione di differenze di meccanismi di progressione in taluni ordinamenti ovvero l'adeguamento di moduli ordinamentali>>. - Cfr. S. n. 277/1991, con la quale <<e' stata operata l'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri alle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato>>. - V., altresi', S. nn. 455/1993 e 241/1996 nonche' O. n. 324/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121) e della nota in calce alla tabella, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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