Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1997
Corte cost., sent. 20 febbraio 1997, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1997
- Data di deposito
- 20 febbraio 1997
- Data di decisione
- 10 febbraio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:46
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23132
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni, in quanto - premesso che il presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parita' di trattamento di situazioni che si assumono eguali, e' che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca la violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta ineguaglianza - l'ordinanza di rimessione assume, come termine di comparazione per chiedere il superamento di un limite legislativo, una situazione che la stessa ordinanza considera patologica nel processo (la possibilita', cioe', di acquisire nel successivo giudizio di merito, in mancanza di opposizione della parte controinteressata, i risultati di un accertamento tecnico preventivo esteso dal giudice o dal consulente, sia pure in contrasto con la disciplina legislativa, alla causa e all'entita' del danno), in quanto determinata dalla violazione del limite che si vuole rimuovere. red.: G. Leo
Massima n. 23133
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico anche sulla causa dei danni, in quanto, premesso che la garanzia del diritto di agire in giudizio non impone che l'atto di istruzione preventiva sia configurato come sostanziale anticipazione, in via di urgenza, dell'apprezzamento che deve formarsi nel giudizio, essendo invece necessaria solo una misura diretta all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto, anche connotativi delle cause del danno, che rischiano di essere dispersi; a tale finalita' e' preordinato l'accertamento tecnico preventivo disciplinato dalla norma denunciata, la cui portata va interpretata in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto. Ed invero - stante la genericita' e l'ampiezza di contenuto dell'espressione <<verifica dello stato dei luoghi e della qualita' o condizione di cose>>, adoperata dal legislatore - la disposizione puo' essere interpretata nel senso che il previsto accertamento tecnico comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovra' esprimere per determinare la causa del danno o l'entita' di esso. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dallo stesso giudice in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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