Corte costituzionale
Sentenza n. 452/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 452/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:452
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, regio decreto n. 639 del 19 aprile 1910
Parametri
Massime
Massima n. 23623
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., l'art. 3 R.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nella parte in cui attribuisce la competenza, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento, al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente che ha emesso l'ingiunzione medesima e non al giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente, in quanto - posto che il principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25 Cost. e' rispettato purche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie; e che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione di una competenza generale, ma si forma anche a seguito di tutte le disposizioni di legge che possano derogare a tale competenza in base a criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi cpoinvolti nel processo - la previsione che la competenza territoriale debba, nella specie, radicarsi nel luogo ove ha sede l'ufficio emanante non costituisce esercizio avrbitrario o irragionevole della discrezionalita' che spetta in materia al legislatore, poiche' tale previsione e' fondata sulla considerazione della natura dell'ente dal quale proviene l'ingiunzione, della articolazione territoriale di questo e della qualita' dei crediti per il soddisfacimento dei quali il procedimento di ingiunzione fiscale puo' essere esperito. - S. nn. 135/1980, 641/1987, 902/1988, 269/1992, 217/1993, 460/1994, 336/1995, 42/1996, 143/1996; O. nn. 139/1971, 463/1988, 508/1989, 218/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Riva del Garda con il provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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