Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 452

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
452/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:452

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, regio decreto n. 639 del 19 aprile 1910

Parametri

Massime

Massima n. 23623

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., l'art. 3 R.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nella parte in cui attribuisce la competenza, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento, al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente che ha emesso l'ingiunzione medesima e non al giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente, in quanto - posto che il principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25 Cost. e' rispettato purche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie; e che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione di una competenza generale, ma si forma anche a seguito di tutte le disposizioni di legge che possano derogare a tale competenza in base a criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi cpoinvolti nel processo - la previsione che la competenza territoriale debba, nella specie, radicarsi nel luogo ove ha sede l'ufficio emanante non costituisce esercizio avrbitrario o irragionevole della discrezionalita' che spetta in materia al legislatore, poiche' tale previsione e' fondata sulla considerazione della natura dell'ente dal quale proviene l'ingiunzione, della articolazione territoriale di questo e della qualita' dei crediti per il soddisfacimento dei quali il procedimento di ingiunzione fiscale puo' essere esperito. - S. nn. 135/1980, 641/1987, 902/1988, 269/1992, 217/1993, 460/1994, 336/1995, 42/1996, 143/1996; O. nn. 139/1971, 463/1988, 508/1989, 218/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Riva del Garda con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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