Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
450/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:450

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23934

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 108 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' per il difensore designato d'ufficio a causa dell'assenza del difensore di fiducia dell'imputato di richiedere un termine per la difesa. Invero l'ipotesi della semplice assenza non sorretta da un legittimo impedimento non puo' essere posta sullo stesso piano della rinuncia, specificamente richiamata come 'tertium comparationis' dal giudice rimettente, e delle altre ipotesi contemplate dalla norma impugnata (revoca, incompatibilita' ed abbandono), in quanto non comporta la privazione della difesa, posto che il sostituto chiamato a partecipare al processo non e' portatore di una soggettivita' difensiva autonoma ma interviene per sopperire alle esigenze immediate del difensore assente che deve considerarsi a tutti gli effetti il difensore dell'imputato, ne' e' comparabile con il sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, in cui l'imputato ed i suoi difensori vengono a contatto con il giudice per la prima volta ed e' dunque necessario assicurare ad essi un congruo termine per la difesa. Ne' sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa giudiziaria che rimane adeguatamente salvaguardato dal fatto che si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo al difensore originariamente designato, tenuto conto che il giudice, al fine di assicurare la concretezza della difesa, potra' sempre concedere al sostituto designato un differimento 'ad horas'. red.: M. Maiella

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Marano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze