Corte costituzionale
Sentenza n. 450/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 450
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 450/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:450
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23934
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 108 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' per il difensore designato d'ufficio a causa dell'assenza del difensore di fiducia dell'imputato di richiedere un termine per la difesa. Invero l'ipotesi della semplice assenza non sorretta da un legittimo impedimento non puo' essere posta sullo stesso piano della rinuncia, specificamente richiamata come 'tertium comparationis' dal giudice rimettente, e delle altre ipotesi contemplate dalla norma impugnata (revoca, incompatibilita' ed abbandono), in quanto non comporta la privazione della difesa, posto che il sostituto chiamato a partecipare al processo non e' portatore di una soggettivita' difensiva autonoma ma interviene per sopperire alle esigenze immediate del difensore assente che deve considerarsi a tutti gli effetti il difensore dell'imputato, ne' e' comparabile con il sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, in cui l'imputato ed i suoi difensori vengono a contatto con il giudice per la prima volta ed e' dunque necessario assicurare ad essi un congruo termine per la difesa. Ne' sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa giudiziaria che rimane adeguatamente salvaguardato dal fatto che si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo al difensore originariamente designato, tenuto conto che il giudice, al fine di assicurare la concretezza della difesa, potra' sempre concedere al sostituto designato un differimento 'ad horas'. red.: M. Maiella
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Marano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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