Corte costituzionale
Sentenza n. 448/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 448/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 3, comma 1, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
- art. 3, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23612
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, nei confronti degli artt. 10, comma 3, della legge quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157, e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, nella parte in cui, nella pianificazione delle zone agro-silvo-pastorali da essi predisposta, comprendono, nel territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, aree non idonee a tale funzione, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in quanto l'incidente di costituzionalita' e' stato promosso con formale riferimento ad un parametro (art. 97, primo comma, Cost.) estraneo alla materia 'de qua'. Dal testo dell'ordinanza di rimessione, infatti, risulta inequivocabilmente che il giudice 'a quo', sia pure attraverso l'evocazione dell'art. 97, primo comma, Cost., attinente all'organizzazione dei pubblici uffici, intende segnalare, in realta' un vizio di ragionevolezza che, anche se piu' propriamente riconducibile all'art. 3 Cost., in realta' inficia disposizioni volte a disciplinare attivita' amministrative e facolta' ed obblighi di soggetti pubblici e privati, per cui e' possibile rifarsi a quell'orientamento giurisprudenziale che, pur a fronte di inesatti o incompleti riferimenti normativi, reputa non precluso l'esame di costituzionalita', quando i termini della questione appaiono sufficientemente definiti. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23613
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, per violazione del principio di ragionevolezza (anche se evocato con richiamo, formalmente improprio, all'art. 97, primo comma, Cost.) nei confronti dell'art. 10, comma 3, della legge quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, nella parte in cui, nella pianificazione delle zone agro-silvo-pastorali da essi predisposta, comprendono, nel territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, aree non idonee a tale funzione, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in base al rilievo che con la legge regionale si sarebbe operata una sostanziale riproduzione del contenuto della legge statale, comportante una novazione della fonte, con conseguente inapplicabilita' delle norme della legge statale nel giudizio 'a quo', ed irrilevanza, rispetto ad esse, del promosso incidente. La disciplina dell'art. 3 della legge della Regione Liguria - emanata nell'esercizio della competenza legislativa concorrente riconosciuta in materia alla stessa ex art. 117 Cost., e art. 99, d.P.R. n. 616 del 1977 - non pone infatti fuori causa quella contenuta nell'art. 10 della legge statale, che detta i principi fondamentali in materia e si coordina con la medesima, risultando entrambe, di conseguenza, applicabili nel processo di provenienza, ed entrambe oggetto del giudizio di costituzionalita'. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23614
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, nei confronti dell'art. 10, comma 3, della legge quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, impugnati - nella parte in cui comprendono nella percentuale del territorio destinata a protezione della fauna selvatica le aree in cui sia comunque vietata l'attivita' venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni, purche' le aree stesse siano definibili come agro-silvo-pastorali - per violazione del principio di ragionevolezza (dedotta peraltro dal giudice 'a quo' con riferimento non del tutto appropriato all'art. 97, primo comma, Cost.) in quanto, in base ad essi, finirebbero incluse nella zona destinata alla protezione della fauna anche aree non idonee a tale funzione. La disciplina in cui le contestate disposizioni si inseriscono appare infatti volta, nel suo insieme, ad orientare finalisticamente la pubblica amministrazione nella elaborazione di piani faunistico-venatori, mirando all'individuazione, secondo criteri sufficientemente elastici, di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi, nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresi', degli agricoltori, cosicche' il richiesto giudizio di coerenza e ragionevolezza puo' effettuarsi solo in riferimento alla definizione generale di protezione accolta dal comma 4 dell'art. 10 della legge n. 157 - secondo il quale la protezione consiste essenzialmente nel "divieto di abbattimento a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, e la riproduzione e la cura della prole" - e di altre varie disposizioni dello stesso articolo, che confermano che non necessariamente tutto il territorio destinato alla tutela faunistica deve rivestire le caratteristiche proprie delle "oasi di protezione", come definite a loro volta nel comma 8. Pertanto - considerato anche che, nell'eventualita' che i piani predisposti in concreto dalle autorita' competenti, non rispondano, in ragione delle tipologie di aree in essi inclusi, agli obiettivi di protezione individuati dalla citata normativa, vi si potra' porre rimedio ricorrendo al sindacato di legittimita' del giudice amministrativo - i dubbi prospettati in ordine alla idoneita' delle norme censurate a realizzare una adeguata tutela dei coinvolti interessi pubblici non hanno piu' ragion d'essere. - Sulla caccia come mezzo di regolazione e riequilibrio della fauna selvatica, v. S. n. 63/1990. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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