Corte costituzionale
Sentenza n. 447/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 447/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:447
Norme oggetto del giudizio
- art. 34-bis, comma 5, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 aprile 1985
- art. 48, legge della Regione siciliana n. 10 del 12 gennaio 1993
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23734
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nella parte in cui, nelle gare di appalto, a garanzia della regolarita' delle operazioni, vieta l'inserimento, nei bandi, di qualsiasi clausola che preveda modalita' che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti anche nella fase di presentazione delle offerte, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza avanzata dall'Avvocatura dello Stato. Nel processo di provenienza, infatti, si discute della legittimita' della esclusione di una ditta da una gara di appalto - esclusione disposta da un'Amministrazione comunale in ritenuta conformita' alla impugnata disposizione della legge regionale - ne' quindi, a sostegno della eccezione, puo' aver peso l'argomento - peraltro gia' disatteso nella motivazione della ordinanza di rimessione - che nella specie, trattandosi di un appalto non di lavori pubblici, ma per fornitura di servizi per un valore di solo 18 milioni di lire, l'ente appaltante non avrebbe dovuto indire la gara ma limitarsi ad applicare le norme concernenti la propria attivita' contrattuale. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23735
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nella parte in cui, riguardo alle gare di appalto, a fini di prevenzione, fra l'altro, contro l'infiltrazione e l'influenza, anche in questo settore, della criminalita' organizzata, vieta l'inserimento, nei bandi, di qualsiasi clausola che preveda modalita' che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti, anche nella fase di presentazione delle offerte. Invero, se la interpretazione della disposizione impugnata proposta dal giudice 'a quo' - secondo la quale la persona dell'offerente dovrebbe rimanere segreta anche per i funzionari dell'amministrazione che ha indetto la gara, incaricati della ricezione delle domande - fosse riconosciuta esatta, nessun dubbio potrebbe aversi - posti, da un lato, l'estrema difficolta' di partecipazione alla gara che assicurino in modo assoluto l'anonimato e, dall'altro, il diritto di ciascun concorrente di poter dimostrare l'avvenuta presentazione dell'offerta - circa la sussistenza del pregiudizio che ne deriverebbe per l'interesse pubblico che alla gara partecipi il maggior numero possibile di concorrenti e della conseguente incidenza, denunciata nella ordinanza di rimessione, sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Tale interpretazione, pero', va disattesa, dovendosi escludere, nel contesto della disciplina vigente, che l'intento, perseguito nel caso dal legislatore regionale, di rafforzare l'obbligo - gia' stabilito e severamente sanzionato da altra disposizione (art. 43-bis) della medesima legge, oltre che dall'art. 22 della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - che incombe sull'ente appaltante e sui suoi impiegati, di non rivelare ad altri l'identita' dei partecipanti alle gare, possa ritenersi spinto al punto da precludere alla stessa amministrazione la conoscenza di tale identita'. - Riguardo ad altre norme, di leggi statali, prevedenti controlli in materia di appalti nell'ambito della legislazione antimafia, v. S. nn. 191/1994 e 281/1987. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici in Sicilia), introdotto dall'art. 48 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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